38
contributi
Riga 22: | Riga 22: | ||
====== Perché alcuni reati sì e altri no ====== | ====== Perché alcuni reati sì e altri no ====== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
Io: | Io: «Ok, ma anche mille eventi completamente diversi possono causare rischi analoghi. Un [https://it.wikipedia.org/wiki/Mobbing superiore o un collega che ti rimprovera] ad esempio, ma soprattutto cosa dovremmo dire di tutti quelli che hanno partecipato alla gogna mediatica contro il molestatore? Per la legge non si poteva, è diffamazione<ref>Articolo 595 del codice penale Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente [ndr. reato di ingiuria], comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2064 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.</ref>, non puoi umiliare qualcuno.» | ||
Lei: | Lei: «Penso sia giusto, perché così una persona prima di fare certe cose entra in paranoia e si mette le mani in tasca. Se lo ha fatto è che perché non aveva la minima percezione di cosa stesse facendo, oppure pensava di farla liscia come chissà quante altre volte!»</blockquote>In questo scambio di battute, emergono alcune criticità: | ||
* Necessità di punire chi partecipa o pratica gogna mediatica; | * Necessità di punire chi partecipa o pratica gogna mediatica; | ||
* L'effetto dissuasivo della legge, secondo cui già solo la presenza di una sanzione o pena stabilite per legge, possa dissuadere dal compiere determinate azioni, andando però talvolta a ledere sulla libertà personale dell'individuo, soprattutto in quanto figura lavorativa, come per i giornalisti la libertà di stampa<ref>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-18&atto.codiceRedazionale=19C00245&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario</ref>; | * L'effetto dissuasivo della legge, secondo cui già solo la presenza di una sanzione o pena stabilite per legge, possa dissuadere dal compiere determinate azioni, andando però talvolta a ledere sulla libertà personale dell'individuo, soprattutto in quanto figura lavorativa, come per i giornalisti la libertà di stampa<ref>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-18&atto.codiceRedazionale=19C00245&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario</ref>; |
contributi